Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016   Data : 27/10/2016
Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016
Scade il 31.10.2016 il termine per versare, mediante il modello F24, il canone RAI 2016 (per l'importo complessivo annuale di 100,00 euro) che non sia stato addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
L'art. 3 co. 7 del DM 94/2016 dispone infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24.
Pertanto, sono, in primo luogo, tenuti al versamento entro fine mese i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo e che non hanno ricevuto l'addebito nelle fatture elettriche in quanto nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. È il caso, spiega l'Agenzia delle Entrate a mezzo del comunicato 26.10.2016 n. 206, del soggetto locatario di un appartamento la cui utenza elettrica sia intestata al proprietario dell'immobile.
Inoltre, sono tenuti al pagamento del canone TV mediante modello F24 i cittadini per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete elettrica nazionale, quali, ad esempio, Ustica, Tremiti, Levanzo e Favignana.
Devono altresì versare il canone tutti coloro che, sebbene siano intestatari di utenza elettrica, non hanno ancora ricevuto l'addebito in bolletta; si tratta, ad esempio, spiega il comunicato, delle nuove attivazioni e delle volture ancora in corso. Occorre altresì utilizzare il modello F24, versando la differenza, quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l'importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l'anno di riferimento.
I codici tributo da inserire nel modello (ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53) sono "TVRI" (per rinnovo abbonamento) o "TVNA" (per nuovo abbonamento).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 206 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Canone RAI mediante F24 entro il 31 ottobre" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego