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Data Titolo Sezione Autore
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
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Titolo: Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016   Data : 27/10/2016
Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016
Scade il 31.10.2016 il termine per versare, mediante il modello F24, il canone RAI 2016 (per l'importo complessivo annuale di 100,00 euro) che non sia stato addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
L'art. 3 co. 7 del DM 94/2016 dispone infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24.
Pertanto, sono, in primo luogo, tenuti al versamento entro fine mese i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo e che non hanno ricevuto l'addebito nelle fatture elettriche in quanto nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. È il caso, spiega l'Agenzia delle Entrate a mezzo del comunicato 26.10.2016 n. 206, del soggetto locatario di un appartamento la cui utenza elettrica sia intestata al proprietario dell'immobile.
Inoltre, sono tenuti al pagamento del canone TV mediante modello F24 i cittadini per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete elettrica nazionale, quali, ad esempio, Ustica, Tremiti, Levanzo e Favignana.
Devono altresì versare il canone tutti coloro che, sebbene siano intestatari di utenza elettrica, non hanno ancora ricevuto l'addebito in bolletta; si tratta, ad esempio, spiega il comunicato, delle nuove attivazioni e delle volture ancora in corso. Occorre altresì utilizzare il modello F24, versando la differenza, quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l'importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l'anno di riferimento.
I codici tributo da inserire nel modello (ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53) sono "TVRI" (per rinnovo abbonamento) o "TVNA" (per nuovo abbonamento).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 206 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Canone RAI mediante F24 entro il 31 ottobre" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego