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Data Titolo Sezione Autore
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego

Records 171 to 180 of 2397
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Titolo: Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni   Data : 27/10/2016
Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni
L'art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare, per ciascun trimestre:
- i dati delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate;
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento riguarda anche i dati relativi all'ultimo trimestre dell'anno, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (es. associazioni ex L. 398/91), fermo restano l'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute.
A livello sanzionatorio:
- per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura, con un massimo di 25.000 euro (senza cumulo giuridico);
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2016 - "Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego