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21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni   Data : 27/10/2016
Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni
L'art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare, per ciascun trimestre:
- i dati delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate;
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento riguarda anche i dati relativi all'ultimo trimestre dell'anno, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (es. associazioni ex L. 398/91), fermo restano l'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute.
A livello sanzionatorio:
- per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura, con un massimo di 25.000 euro (senza cumulo giuridico);
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2016 - "Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego