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Data Titolo Sezione Autore
17/07/2009 Rimborsi IRPEF news S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego
08/04/2015 Rimborso IVA relativo al primo trimestre 2015 news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
01/12/2015 Rioccupazione dei dipendenti - circ. INPS S.M.Perego
20/03/2018 Riparte il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali S.M.Perego

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Titolo: Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni   Data : 27/10/2016
Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni
L'art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare, per ciascun trimestre:
- i dati delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate;
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento riguarda anche i dati relativi all'ultimo trimestre dell'anno, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (es. associazioni ex L. 398/91), fermo restano l'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute.
A livello sanzionatorio:
- per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura, con un massimo di 25.000 euro (senza cumulo giuridico);
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2016 - "Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego