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27/07/2010 UG69U Studi di settore news S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
23/04/2016 Ulteriore svolta per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni   Data : 27/10/2016
Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni
L'art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare, per ciascun trimestre:
- i dati delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate;
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento riguarda anche i dati relativi all'ultimo trimestre dell'anno, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (es. associazioni ex L. 398/91), fermo restano l'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute.
A livello sanzionatorio:
- per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura, con un massimo di 25.000 euro (senza cumulo giuridico);
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2016 - "Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego