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Data Titolo Sezione Autore
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
08/09/2016 In arrivo proposte di semplificazione sugli Studi di Settore S.M.Perego
04/04/2016 In arrivo semplificazioni sullo Spesometro 2016 S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego

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Titolo: Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni   Data : 27/10/2016
Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni
L'art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare, per ciascun trimestre:
- i dati delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate;
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento riguarda anche i dati relativi all'ultimo trimestre dell'anno, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (es. associazioni ex L. 398/91), fermo restano l'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute.
A livello sanzionatorio:
- per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura, con un massimo di 25.000 euro (senza cumulo giuridico);
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2016 - "Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego