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16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
12/01/2017 Istituito il Comitato per la formazione continua dei revisori S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego

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Titolo: Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione   Data : 27/10/2016
Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.10.2016 n. 21614, torna a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del trust, smentendo non solo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle circ. 48/2007 e 3/2008, ma anche l’impostazione accolta da alcune ordinanze pronunciate dalla Cassazione stessa nel corso del 2015 e del 2016 (Cass. 3735/2015; Cass. 3737/2015; Cass. 3886/2015; Cass. 5322/2015 e Cass. 4482/2016).
In particolare, secondo la Corte, il trust autodichiarato, avendo effetti meramente segregativi, non soddisfa il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni o di ricchezza. Ove il trust autodichiarato comprenda immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, in assenza di effetti reali. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando questo ultimo effettivamente sarà realizzato, ovvero quando i beni saranno dal trustee trasferiti ai beneficiari designati.
Non è possibile, infatti, ipotizzare l’applicazione di imposta a prescindere da qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, sicché si deve rigettare l’ipotesi che il DL 262/2006 abbia istituito un’imposta sui vincoli di destinazione slegata da qualsiasi arricchimento o trasferimento.
Il DL 262/2006 non ha fatto altro che includere i vincoli di destinazione all’interno dell’ambito applicativo dell’imposta di donazione, sicché anche tali atti potranno essere assoggettati ad imposizione solo e nei limiti in cui realizzino un trasferimento di beni o di ricchezza.
Fonte: Cass. 26.10.2016 n. 21614 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Per il trust autodichiarato imposta di donazione solo al trasferimento finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego