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Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
26/04/2016 Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
04/04/2018 Scade il 6.4.2018 la Comunicazione dei dati delle fatture nell’incertezza S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
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Titolo: Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione   Data : 27/10/2016
Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.10.2016 n. 21614, torna a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del trust, smentendo non solo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle circ. 48/2007 e 3/2008, ma anche l’impostazione accolta da alcune ordinanze pronunciate dalla Cassazione stessa nel corso del 2015 e del 2016 (Cass. 3735/2015; Cass. 3737/2015; Cass. 3886/2015; Cass. 5322/2015 e Cass. 4482/2016).
In particolare, secondo la Corte, il trust autodichiarato, avendo effetti meramente segregativi, non soddisfa il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni o di ricchezza. Ove il trust autodichiarato comprenda immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, in assenza di effetti reali. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando questo ultimo effettivamente sarà realizzato, ovvero quando i beni saranno dal trustee trasferiti ai beneficiari designati.
Non è possibile, infatti, ipotizzare l’applicazione di imposta a prescindere da qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, sicché si deve rigettare l’ipotesi che il DL 262/2006 abbia istituito un’imposta sui vincoli di destinazione slegata da qualsiasi arricchimento o trasferimento.
Il DL 262/2006 non ha fatto altro che includere i vincoli di destinazione all’interno dell’ambito applicativo dell’imposta di donazione, sicché anche tali atti potranno essere assoggettati ad imposizione solo e nei limiti in cui realizzino un trasferimento di beni o di ricchezza.
Fonte: Cass. 26.10.2016 n. 21614 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Per il trust autodichiarato imposta di donazione solo al trasferimento finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego