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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione   Data : 27/10/2016
Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.10.2016 n. 21614, torna a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del trust, smentendo non solo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle circ. 48/2007 e 3/2008, ma anche l’impostazione accolta da alcune ordinanze pronunciate dalla Cassazione stessa nel corso del 2015 e del 2016 (Cass. 3735/2015; Cass. 3737/2015; Cass. 3886/2015; Cass. 5322/2015 e Cass. 4482/2016).
In particolare, secondo la Corte, il trust autodichiarato, avendo effetti meramente segregativi, non soddisfa il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni o di ricchezza. Ove il trust autodichiarato comprenda immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, in assenza di effetti reali. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando questo ultimo effettivamente sarà realizzato, ovvero quando i beni saranno dal trustee trasferiti ai beneficiari designati.
Non è possibile, infatti, ipotizzare l’applicazione di imposta a prescindere da qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, sicché si deve rigettare l’ipotesi che il DL 262/2006 abbia istituito un’imposta sui vincoli di destinazione slegata da qualsiasi arricchimento o trasferimento.
Il DL 262/2006 non ha fatto altro che includere i vincoli di destinazione all’interno dell’ambito applicativo dell’imposta di donazione, sicché anche tali atti potranno essere assoggettati ad imposizione solo e nei limiti in cui realizzino un trasferimento di beni o di ricchezza.
Fonte: Cass. 26.10.2016 n. 21614 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Per il trust autodichiarato imposta di donazione solo al trasferimento finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego