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15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
14/01/2016 Dal 2016 IMU al 50% sugli immobili in comodato S.M.Perego
14/01/2016 IRAP 2016 – Pronte le bozze S.M.Perego
13/01/2016 Dal 13.1.2016 è possibile presentare le istanze telematiche per accedere alle agevolazioni per le imprese S.M.Perego
18/01/2016 On-line la Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego

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Titolo: Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione   Data : 27/10/2016
Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.10.2016 n. 21614, torna a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del trust, smentendo non solo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle circ. 48/2007 e 3/2008, ma anche l’impostazione accolta da alcune ordinanze pronunciate dalla Cassazione stessa nel corso del 2015 e del 2016 (Cass. 3735/2015; Cass. 3737/2015; Cass. 3886/2015; Cass. 5322/2015 e Cass. 4482/2016).
In particolare, secondo la Corte, il trust autodichiarato, avendo effetti meramente segregativi, non soddisfa il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni o di ricchezza. Ove il trust autodichiarato comprenda immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, in assenza di effetti reali. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando questo ultimo effettivamente sarà realizzato, ovvero quando i beni saranno dal trustee trasferiti ai beneficiari designati.
Non è possibile, infatti, ipotizzare l’applicazione di imposta a prescindere da qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, sicché si deve rigettare l’ipotesi che il DL 262/2006 abbia istituito un’imposta sui vincoli di destinazione slegata da qualsiasi arricchimento o trasferimento.
Il DL 262/2006 non ha fatto altro che includere i vincoli di destinazione all’interno dell’ambito applicativo dell’imposta di donazione, sicché anche tali atti potranno essere assoggettati ad imposizione solo e nei limiti in cui realizzino un trasferimento di beni o di ricchezza.
Fonte: Cass. 26.10.2016 n. 21614 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Per il trust autodichiarato imposta di donazione solo al trasferimento finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego