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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 651 to 660 of 2397
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Titolo: Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione   Data : 27/10/2016
Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.10.2016 n. 21614, torna a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del trust, smentendo non solo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle circ. 48/2007 e 3/2008, ma anche l’impostazione accolta da alcune ordinanze pronunciate dalla Cassazione stessa nel corso del 2015 e del 2016 (Cass. 3735/2015; Cass. 3737/2015; Cass. 3886/2015; Cass. 5322/2015 e Cass. 4482/2016).
In particolare, secondo la Corte, il trust autodichiarato, avendo effetti meramente segregativi, non soddisfa il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni o di ricchezza. Ove il trust autodichiarato comprenda immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, in assenza di effetti reali. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando questo ultimo effettivamente sarà realizzato, ovvero quando i beni saranno dal trustee trasferiti ai beneficiari designati.
Non è possibile, infatti, ipotizzare l’applicazione di imposta a prescindere da qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, sicché si deve rigettare l’ipotesi che il DL 262/2006 abbia istituito un’imposta sui vincoli di destinazione slegata da qualsiasi arricchimento o trasferimento.
Il DL 262/2006 non ha fatto altro che includere i vincoli di destinazione all’interno dell’ambito applicativo dell’imposta di donazione, sicché anche tali atti potranno essere assoggettati ad imposizione solo e nei limiti in cui realizzino un trasferimento di beni o di ricchezza.
Fonte: Cass. 26.10.2016 n. 21614 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Per il trust autodichiarato imposta di donazione solo al trasferimento finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego