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23/12/2014 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI “A CAVALLO D’ANNO” news S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego
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Titolo: Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti   Data : 27/10/2016
Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti
L'art. 12 del DLgs. 472/97 è una norma che, successivamente alla riforma delle sanzioni amministrative apportata da tale decreto, deve essere sempre applicata dagli enti impositori, non essendoci, in questo senso, alcuna discrezionalità.
Dunque, secondo Cass. 26.10.2016 n. 21570, anche nel caso dei plurimi omessi versamenti di imposte e ritenute, occorre applicare la sanzione unica, e, se le violazioni sono commesse in diversi periodi d'imposta (o, comunque, in momenti diversi), irrogare altresì gli aumenti di pena derivanti dalla continuazione.
Trattasi di una pronuncia dagli effetti molto importanti: infatti, sin dalla riforma del 1997 l'opinione assolutamente maggioritaria, sia in dottrina che nella giurisprudenza e nella prassi (Cass. 17.1.2002 n. 450 e C.M. 25.1.99 n. 23) da sempre sosteneva che, nel caso degli omessi versamenti, non si potesse applicare il cumulo giuridico, ma tante sanzioni quante sono le violazioni.
Fonte: Cass. 26.10.2016 n. 21570 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Ammesso il cumulo negli omessi versamenti" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego