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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri   Data : 27/10/2016
Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri
Ove il contribuente non abbia indicato un investimento estero finanziario nel quadro RW, deve essere oggetto di ravvedimento anche la mancata dichiarazione del relativo reddito, soggetto all'imposta sostitutiva dell'art. 18 del TUIR.
Ipotizzando che la dichiarazione sia stata presentata nei termini, ai soli fini del reddito estero occorre ripresentare la dichiarazione indicandolo nel quadro RM, pagare l'imposta sostitutiva, gli interessi legali e le sanzioni del 90% aumentate di un terzo ex art. 1 del DLgs. 471/97 (l'aumento di un terzo è dovuto siccome si tratta di redditi prodotti all'estero).
A differenza di quanto sembra emergere dalla circ. Agenzia Entrate 12.3.2010 n. 11 § 3.2, non opera il raddoppio della sanzione se l'investimento, da cui ha avuto origine il reddito, è situato in un Paradiso fiscale. Il raddoppio, previsto dall'art. 12 del DL 78/2009, opera solo in sede di accertamento, e, tra l'altro, concerne una presunzione che ha come base non i soli proventi dell'investimento ma la totalità dell'investimento stesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Nel ravvedimento non opera la presunzione “paradisiaca” degli investimenti" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego