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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
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15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
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Titolo: Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri   Data : 27/10/2016
Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri
Ove il contribuente non abbia indicato un investimento estero finanziario nel quadro RW, deve essere oggetto di ravvedimento anche la mancata dichiarazione del relativo reddito, soggetto all'imposta sostitutiva dell'art. 18 del TUIR.
Ipotizzando che la dichiarazione sia stata presentata nei termini, ai soli fini del reddito estero occorre ripresentare la dichiarazione indicandolo nel quadro RM, pagare l'imposta sostitutiva, gli interessi legali e le sanzioni del 90% aumentate di un terzo ex art. 1 del DLgs. 471/97 (l'aumento di un terzo è dovuto siccome si tratta di redditi prodotti all'estero).
A differenza di quanto sembra emergere dalla circ. Agenzia Entrate 12.3.2010 n. 11 § 3.2, non opera il raddoppio della sanzione se l'investimento, da cui ha avuto origine il reddito, è situato in un Paradiso fiscale. Il raddoppio, previsto dall'art. 12 del DL 78/2009, opera solo in sede di accertamento, e, tra l'altro, concerne una presunzione che ha come base non i soli proventi dell'investimento ma la totalità dell'investimento stesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Nel ravvedimento non opera la presunzione “paradisiaca” degli investimenti" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego