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24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
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30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
24/07/2019 Sgravi INPS per le assunzioni dei percipienti il reddito di cittadinanza S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
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Titolo: Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri   Data : 27/10/2016
Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri
Ove il contribuente non abbia indicato un investimento estero finanziario nel quadro RW, deve essere oggetto di ravvedimento anche la mancata dichiarazione del relativo reddito, soggetto all'imposta sostitutiva dell'art. 18 del TUIR.
Ipotizzando che la dichiarazione sia stata presentata nei termini, ai soli fini del reddito estero occorre ripresentare la dichiarazione indicandolo nel quadro RM, pagare l'imposta sostitutiva, gli interessi legali e le sanzioni del 90% aumentate di un terzo ex art. 1 del DLgs. 471/97 (l'aumento di un terzo è dovuto siccome si tratta di redditi prodotti all'estero).
A differenza di quanto sembra emergere dalla circ. Agenzia Entrate 12.3.2010 n. 11 § 3.2, non opera il raddoppio della sanzione se l'investimento, da cui ha avuto origine il reddito, è situato in un Paradiso fiscale. Il raddoppio, previsto dall'art. 12 del DL 78/2009, opera solo in sede di accertamento, e, tra l'altro, concerne una presunzione che ha come base non i soli proventi dell'investimento ma la totalità dell'investimento stesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Nel ravvedimento non opera la presunzione “paradisiaca” degli investimenti" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego