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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri   Data : 27/10/2016
Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri
Ove il contribuente non abbia indicato un investimento estero finanziario nel quadro RW, deve essere oggetto di ravvedimento anche la mancata dichiarazione del relativo reddito, soggetto all'imposta sostitutiva dell'art. 18 del TUIR.
Ipotizzando che la dichiarazione sia stata presentata nei termini, ai soli fini del reddito estero occorre ripresentare la dichiarazione indicandolo nel quadro RM, pagare l'imposta sostitutiva, gli interessi legali e le sanzioni del 90% aumentate di un terzo ex art. 1 del DLgs. 471/97 (l'aumento di un terzo è dovuto siccome si tratta di redditi prodotti all'estero).
A differenza di quanto sembra emergere dalla circ. Agenzia Entrate 12.3.2010 n. 11 § 3.2, non opera il raddoppio della sanzione se l'investimento, da cui ha avuto origine il reddito, è situato in un Paradiso fiscale. Il raddoppio, previsto dall'art. 12 del DL 78/2009, opera solo in sede di accertamento, e, tra l'altro, concerne una presunzione che ha come base non i soli proventi dell'investimento ma la totalità dell'investimento stesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2016 - "Nel ravvedimento non opera la presunzione “paradisiaca” degli investimenti" - Cissello - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego