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21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa   Data : 28/10/2016
Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa
Sulla base della bozza del Ddl di bilancio, a decorrere dal 2017, verrebbe introdotto il principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato (c.d. "minori"), in luogo del principio di competenza. La riforma dovrebbe essere attuata mediante:
- la completa sostituzione dell'art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l'intero impianto contabile;
- un'ampia modifica dell'art. 66 del TUIR.
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 prevede l'istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica - con riferimento alla data di incasso o di pagamento - i ricavi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta, nonché l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esercitando un'opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all'attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.
Fonte: Bozza Ddl 2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2016 - "Imprese “minori” con tassazione per cassa dal 2017" - Rivetti - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego