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Data Titolo Sezione Autore
17/12/2014 Ravvedimento operoso IMU news S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
24/12/2014 Ravvedimento operoso Novita legge di stabilità 2015 news S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
23/12/2014 Razionalizzazione dell’esercizio delle opzioni per alcuni regimi fiscali news S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
04/08/2014 Redditometro 2012 - Lettera dall'Agenzia delle Entrate news S.M.Perego

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Titolo: Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa   Data : 28/10/2016
Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa
Sulla base della bozza del Ddl di bilancio, a decorrere dal 2017, verrebbe introdotto il principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato (c.d. "minori"), in luogo del principio di competenza. La riforma dovrebbe essere attuata mediante:
- la completa sostituzione dell'art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l'intero impianto contabile;
- un'ampia modifica dell'art. 66 del TUIR.
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 prevede l'istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica - con riferimento alla data di incasso o di pagamento - i ricavi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta, nonché l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esercitando un'opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all'attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.
Fonte: Bozza Ddl 2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2016 - "Imprese “minori” con tassazione per cassa dal 2017" - Rivetti - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego