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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
02/11/2015 Sempre sull’assegnazione agevolata ai soci S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa   Data : 28/10/2016
Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa
Sulla base della bozza del Ddl di bilancio, a decorrere dal 2017, verrebbe introdotto il principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato (c.d. "minori"), in luogo del principio di competenza. La riforma dovrebbe essere attuata mediante:
- la completa sostituzione dell'art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l'intero impianto contabile;
- un'ampia modifica dell'art. 66 del TUIR.
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 prevede l'istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica - con riferimento alla data di incasso o di pagamento - i ricavi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta, nonché l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esercitando un'opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all'attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.
Fonte: Bozza Ddl 2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2016 - "Imprese “minori” con tassazione per cassa dal 2017" - Rivetti - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego