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Data Titolo Sezione Autore
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego

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Titolo: Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa   Data : 28/10/2016
Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa
Sulla base della bozza del Ddl di bilancio, a decorrere dal 2017, verrebbe introdotto il principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato (c.d. "minori"), in luogo del principio di competenza. La riforma dovrebbe essere attuata mediante:
- la completa sostituzione dell'art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l'intero impianto contabile;
- un'ampia modifica dell'art. 66 del TUIR.
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 prevede l'istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica - con riferimento alla data di incasso o di pagamento - i ricavi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta, nonché l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esercitando un'opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all'attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.
Fonte: Bozza Ddl 2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2016 - "Imprese “minori” con tassazione per cassa dal 2017" - Rivetti - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego