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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica   Data : 31/10/2016
Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica
L'Agenzia delle Entrate, con i provv. 28.10.2016 nn. 182017 e 182070, ha definito le regole attuative per:
- la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo il regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (attivabile a decorrere dall'1.1.2017);
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (anch'esso attivabile a decorrere dall'1.1.2017).
I due provvedimenti hanno definito, tra l'altro, le informazioni da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e le modalità di opzione per l'accesso ai due regimi.
Con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il provvedimento n. 182070/2016 indica che:
- coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA all'Agenzia delle Entrate (introdotta con l'art. 4 del DM 193/2016);
- l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.
Con riferimento al regime opzionabile dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) per le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, il provvedimento n. 182017/2016 indica che:
- la memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà avvenire solo con i "Registratori Telematici", i cui modelli saranno approvati con successivo provvedimento dell'Agenzia;
- coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dagli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi;
- l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 nn. 182017 e 182070 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2016 - "Trasmissione telematica di fatture e corrispettivi al via" - Cosentino - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego