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22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego

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Titolo: Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari   Data : 02/11/2016
Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari
L'obbligo di comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, previsto dall'art. 4 del DL 193/2016 a decorrere dall'anno d'imposta 2017, non riguarda i soggetti che si avvalgono:
- del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31.12.2015);
- del regime forfetario per i lavoratori autonomi, introdotto con legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).
L'esonero dall'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche discende dal fatto che i menzionati soggetti, proprio in ragione dell'adesione ad un regime agevolato, non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA.
Per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute, detto obbligo, per espressa previsione normativa (art. 21 co. 1 del DL 78/2010), si riferisce alle sole "operazioni rilevanti ai fini dell'IVA".
Inoltre, con riferimento all'analogo obbligo di presentazione dello "spesometro", già sussisteva un'esclusione specifica per i soggetti in regime di vantaggio (provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820), nonché per i soggetti in regime forfetario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Comunicazioni trimestrali IVA escluse per minimi e forfetari" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego