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30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari   Data : 02/11/2016
Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari
L'obbligo di comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, previsto dall'art. 4 del DL 193/2016 a decorrere dall'anno d'imposta 2017, non riguarda i soggetti che si avvalgono:
- del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31.12.2015);
- del regime forfetario per i lavoratori autonomi, introdotto con legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).
L'esonero dall'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche discende dal fatto che i menzionati soggetti, proprio in ragione dell'adesione ad un regime agevolato, non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA.
Per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute, detto obbligo, per espressa previsione normativa (art. 21 co. 1 del DL 78/2010), si riferisce alle sole "operazioni rilevanti ai fini dell'IVA".
Inoltre, con riferimento all'analogo obbligo di presentazione dello "spesometro", già sussisteva un'esclusione specifica per i soggetti in regime di vantaggio (provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820), nonché per i soggetti in regime forfetario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Comunicazioni trimestrali IVA escluse per minimi e forfetari" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego