Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

Records 371 to 380 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari   Data : 02/11/2016
Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari
L'obbligo di comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, previsto dall'art. 4 del DL 193/2016 a decorrere dall'anno d'imposta 2017, non riguarda i soggetti che si avvalgono:
- del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31.12.2015);
- del regime forfetario per i lavoratori autonomi, introdotto con legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).
L'esonero dall'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche discende dal fatto che i menzionati soggetti, proprio in ragione dell'adesione ad un regime agevolato, non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA.
Per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute, detto obbligo, per espressa previsione normativa (art. 21 co. 1 del DL 78/2010), si riferisce alle sole "operazioni rilevanti ai fini dell'IVA".
Inoltre, con riferimento all'analogo obbligo di presentazione dello "spesometro", già sussisteva un'esclusione specifica per i soggetti in regime di vantaggio (provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820), nonché per i soggetti in regime forfetario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Comunicazioni trimestrali IVA escluse per minimi e forfetari" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego