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11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
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Titolo: Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI   Data : 02/11/2016
Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI
La Cassazione, con la sentenza n. 20506 del 12.10.2016, ha ribadito che, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale.
Sempre in tema di ICI, inoltre, l'art. 2 del DLgs. 504/92, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
Per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, quindi, devono necessariamente ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., dovendo la qualità di pertinenza basarsi su un criterio fattuale.
Nel caso di specie, nel caso in cui la pertinenza sia stata destinata dalla proprietaria ad assolvere un'altra destinazione, il vincolo pertinenziale non sussiste e l'unità immobiliare (ex pertinenza) sarà autonomamente assoggettata a tassazione.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20506 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Il comodato gratuito può sciogliere il vincolo pertinenziale" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego