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03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI   Data : 02/11/2016
Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI
La Cassazione, con la sentenza n. 20506 del 12.10.2016, ha ribadito che, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale.
Sempre in tema di ICI, inoltre, l'art. 2 del DLgs. 504/92, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
Per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, quindi, devono necessariamente ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., dovendo la qualità di pertinenza basarsi su un criterio fattuale.
Nel caso di specie, nel caso in cui la pertinenza sia stata destinata dalla proprietaria ad assolvere un'altra destinazione, il vincolo pertinenziale non sussiste e l'unità immobiliare (ex pertinenza) sarà autonomamente assoggettata a tassazione.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20506 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Il comodato gratuito può sciogliere il vincolo pertinenziale" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego