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Data Titolo Sezione Autore
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI   Data : 02/11/2016
Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI
La Cassazione, con la sentenza n. 20506 del 12.10.2016, ha ribadito che, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale.
Sempre in tema di ICI, inoltre, l'art. 2 del DLgs. 504/92, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
Per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, quindi, devono necessariamente ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., dovendo la qualità di pertinenza basarsi su un criterio fattuale.
Nel caso di specie, nel caso in cui la pertinenza sia stata destinata dalla proprietaria ad assolvere un'altra destinazione, il vincolo pertinenziale non sussiste e l'unità immobiliare (ex pertinenza) sarà autonomamente assoggettata a tassazione.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20506 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Il comodato gratuito può sciogliere il vincolo pertinenziale" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego