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30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI   Data : 02/11/2016
Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI
La Cassazione, con la sentenza n. 20506 del 12.10.2016, ha ribadito che, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale.
Sempre in tema di ICI, inoltre, l'art. 2 del DLgs. 504/92, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
Per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, quindi, devono necessariamente ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., dovendo la qualità di pertinenza basarsi su un criterio fattuale.
Nel caso di specie, nel caso in cui la pertinenza sia stata destinata dalla proprietaria ad assolvere un'altra destinazione, il vincolo pertinenziale non sussiste e l'unità immobiliare (ex pertinenza) sarà autonomamente assoggettata a tassazione.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20506 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Il comodato gratuito può sciogliere il vincolo pertinenziale" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego