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28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

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Titolo: Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI   Data : 02/11/2016
Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI
La Cassazione, con la sentenza n. 20506 del 12.10.2016, ha ribadito che, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale.
Sempre in tema di ICI, inoltre, l'art. 2 del DLgs. 504/92, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
Per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, quindi, devono necessariamente ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., dovendo la qualità di pertinenza basarsi su un criterio fattuale.
Nel caso di specie, nel caso in cui la pertinenza sia stata destinata dalla proprietaria ad assolvere un'altra destinazione, il vincolo pertinenziale non sussiste e l'unità immobiliare (ex pertinenza) sarà autonomamente assoggettata a tassazione.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20506 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2016 - "Il comodato gratuito può sciogliere il vincolo pertinenziale" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego