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25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
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26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
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25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
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Titolo: Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016   Data : 02/11/2016
Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016
L'attuale versione della disciplina sui super-ammortamenti ex art. 1 co. 91 della L. 208/2015, relativa agli investimenti effettuati fino al 31.12.2016, consente di agevolare tutti i mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 del TUIR, ivi inclusi i veicoli a deducibilità limitata che però, stando alle prime bozze del Ddl. di bilancio, saranno invece esclusi dall'agevolazione per il 2017.
Si evidenzia che le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR).
Pertanto, anche sulla base delle esemplificazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23/2016, ai fini dei super-ammortamenti rileva il momento della consegna dell'auto (non quindi il pagamento della stessa, neanche in acconto).
Di conseguenza, le auto a deducibilità limitata, per poter beneficiare dell'agevolazione, devono essere consegnate entro il 31.12.2016.
Fonte: Bozza finanziaria 2017 - Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.11.2016 - "Super-ammortamenti con consegna delle auto a deducibilità limitata entro fine anno" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego