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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
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12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
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14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
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Titolo: Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016   Data : 02/11/2016
Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016
L'attuale versione della disciplina sui super-ammortamenti ex art. 1 co. 91 della L. 208/2015, relativa agli investimenti effettuati fino al 31.12.2016, consente di agevolare tutti i mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 del TUIR, ivi inclusi i veicoli a deducibilità limitata che però, stando alle prime bozze del Ddl. di bilancio, saranno invece esclusi dall'agevolazione per il 2017.
Si evidenzia che le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR).
Pertanto, anche sulla base delle esemplificazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 23/2016, ai fini dei super-ammortamenti rileva il momento della consegna dell'auto (non quindi il pagamento della stessa, neanche in acconto).
Di conseguenza, le auto a deducibilità limitata, per poter beneficiare dell'agevolazione, devono essere consegnate entro il 31.12.2016.
Fonte: Bozza finanziaria 2017 - Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.11.2016 - "Super-ammortamenti con consegna delle auto a deducibilità limitata entro fine anno" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego