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03/04/2018 Partono le domande del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia S.M.Perego
06/04/2018 Partono le domande di rimborso del Canone RAI S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
27/10/2015 Pensionati – In arrivo maggiori detrazioni IRPEF S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego

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Titolo: L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda   Data : 03/11/2016
L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda
Nell'ordinanza 31.10.2016 n. 22099, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo in quale, nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro da applicare in caso di cessione di azienda, non devono scomputarsi le passività accollate al cessionario, atteso che esse configurano un metodo di pagamento del corrispettivo e non passività inerenti all'azienda ceduta.
Secondo questo orientamento della Cassazione, che trova in suoi precedenti nelle sentenze n. 8912/2014 e 12215/2008, l'art. 51 del DPR 131/86, ove definisce la base imponibile dell'imposta di registro, deve essere inteso nel senso che, in caso di cessione di azienda, debba assumersi il valore venale dell'azienda, ovvero l'insieme dei beni componenti l'azienda meno le passività ad essa inerenti. Invece, non possono essere considerate passività deducibili i debiti non inerenti l'azienda ceduta, che siano accollati al cessionario.
Fonte: Cass. 31.10.2016 n. 22099 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "La cessione d’azienda sconta l’imposta di registro anche sui debiti accollati" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego