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24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
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18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
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09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego

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Titolo: L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda   Data : 03/11/2016
L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda
Nell'ordinanza 31.10.2016 n. 22099, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo in quale, nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro da applicare in caso di cessione di azienda, non devono scomputarsi le passività accollate al cessionario, atteso che esse configurano un metodo di pagamento del corrispettivo e non passività inerenti all'azienda ceduta.
Secondo questo orientamento della Cassazione, che trova in suoi precedenti nelle sentenze n. 8912/2014 e 12215/2008, l'art. 51 del DPR 131/86, ove definisce la base imponibile dell'imposta di registro, deve essere inteso nel senso che, in caso di cessione di azienda, debba assumersi il valore venale dell'azienda, ovvero l'insieme dei beni componenti l'azienda meno le passività ad essa inerenti. Invece, non possono essere considerate passività deducibili i debiti non inerenti l'azienda ceduta, che siano accollati al cessionario.
Fonte: Cass. 31.10.2016 n. 22099 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "La cessione d’azienda sconta l’imposta di registro anche sui debiti accollati" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego