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19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
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23/04/2016 Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
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27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

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Titolo: L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda   Data : 03/11/2016
L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda
Nell'ordinanza 31.10.2016 n. 22099, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo in quale, nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro da applicare in caso di cessione di azienda, non devono scomputarsi le passività accollate al cessionario, atteso che esse configurano un metodo di pagamento del corrispettivo e non passività inerenti all'azienda ceduta.
Secondo questo orientamento della Cassazione, che trova in suoi precedenti nelle sentenze n. 8912/2014 e 12215/2008, l'art. 51 del DPR 131/86, ove definisce la base imponibile dell'imposta di registro, deve essere inteso nel senso che, in caso di cessione di azienda, debba assumersi il valore venale dell'azienda, ovvero l'insieme dei beni componenti l'azienda meno le passività ad essa inerenti. Invece, non possono essere considerate passività deducibili i debiti non inerenti l'azienda ceduta, che siano accollati al cessionario.
Fonte: Cass. 31.10.2016 n. 22099 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "La cessione d’azienda sconta l’imposta di registro anche sui debiti accollati" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego