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18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

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Titolo: L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda   Data : 03/11/2016
L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda
Nell'ordinanza 31.10.2016 n. 22099, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo in quale, nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro da applicare in caso di cessione di azienda, non devono scomputarsi le passività accollate al cessionario, atteso che esse configurano un metodo di pagamento del corrispettivo e non passività inerenti all'azienda ceduta.
Secondo questo orientamento della Cassazione, che trova in suoi precedenti nelle sentenze n. 8912/2014 e 12215/2008, l'art. 51 del DPR 131/86, ove definisce la base imponibile dell'imposta di registro, deve essere inteso nel senso che, in caso di cessione di azienda, debba assumersi il valore venale dell'azienda, ovvero l'insieme dei beni componenti l'azienda meno le passività ad essa inerenti. Invece, non possono essere considerate passività deducibili i debiti non inerenti l'azienda ceduta, che siano accollati al cessionario.
Fonte: Cass. 31.10.2016 n. 22099 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "La cessione d’azienda sconta l’imposta di registro anche sui debiti accollati" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego