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12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
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26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
23/04/2016 Nuova gestione CIGO on line con sistema "ticket" - INPS S.M.Perego
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line   Data : 03/11/2016
Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 2.11.2016 n. 33, illustra le modifiche apportate alla disciplina del c.d. “DURC on line” dal DM 23.2.2016, pubblicato sulla G.U. 19.10.2016 n. 185.
In particolare, quest’ultimo provvedimento, intervenendo sugli artt. 2 e 5 del DM 30.1.2015:
- ha chiarito che le aziende sottoposte alla verifica della regolarità contributiva da parte delle Casse edili (accanto ad INPS e INAIL) sono non solo, come già previsto, quelle classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL;
- ha esteso alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a quelle in amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 (conv. L. 39/2004) la disposizione che riconosce alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99 una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima, rispettivamente, dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura;
- ha eliminato la previsione che subordinava la predetta condizione all’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Fonte: Circ. Min. Lavoro 2.11.2016 n. 33 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "Col DURC on line verifica anche per le imprese con CCNL edile" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego