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30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
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03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
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27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line   Data : 03/11/2016
Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 2.11.2016 n. 33, illustra le modifiche apportate alla disciplina del c.d. “DURC on line” dal DM 23.2.2016, pubblicato sulla G.U. 19.10.2016 n. 185.
In particolare, quest’ultimo provvedimento, intervenendo sugli artt. 2 e 5 del DM 30.1.2015:
- ha chiarito che le aziende sottoposte alla verifica della regolarità contributiva da parte delle Casse edili (accanto ad INPS e INAIL) sono non solo, come già previsto, quelle classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL;
- ha esteso alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a quelle in amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 (conv. L. 39/2004) la disposizione che riconosce alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99 una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima, rispettivamente, dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura;
- ha eliminato la previsione che subordinava la predetta condizione all’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Fonte: Circ. Min. Lavoro 2.11.2016 n. 33 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2016 - "Col DURC on line verifica anche per le imprese con CCNL edile" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego