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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta   Data : 04/11/2016
La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta
Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3.11.2016 n. 101, deve escludersi ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un'attività mista. Il caso esaminato riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e partecipazioni con riferimento alla quale è stata operata:
- prima una scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili;
- in un secondo tempo la trasformazione in società semplice della beneficiaria, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare.
Il carattere non elusivo della sequenza di operazioni effettuate deriva dalla natura di lecito risparmio di imposta del beneficio fiscale ottenuto con la trasformazione, conseguenza diretta della natura agevolativa della disposizione che lo ha originato (l'art. 1 co. 115 della L. 208/2015).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 3.11.2016 n. 101 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Scissione seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria non elusiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego