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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta   Data : 04/11/2016
La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta
Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3.11.2016 n. 101, deve escludersi ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un'attività mista. Il caso esaminato riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e partecipazioni con riferimento alla quale è stata operata:
- prima una scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili;
- in un secondo tempo la trasformazione in società semplice della beneficiaria, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare.
Il carattere non elusivo della sequenza di operazioni effettuate deriva dalla natura di lecito risparmio di imposta del beneficio fiscale ottenuto con la trasformazione, conseguenza diretta della natura agevolativa della disposizione che lo ha originato (l'art. 1 co. 115 della L. 208/2015).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 3.11.2016 n. 101 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Scissione seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria non elusiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego