| La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta
Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3.11.2016 n. 101, deve escludersi ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un'attività mista. Il caso esaminato riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e partecipazioni con riferimento alla quale è stata operata:
- prima una scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili;
- in un secondo tempo la trasformazione in società semplice della beneficiaria, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare.
Il carattere non elusivo della sequenza di operazioni effettuate deriva dalla natura di lecito risparmio di imposta del beneficio fiscale ottenuto con la trasformazione, conseguenza diretta della natura agevolativa della disposizione che lo ha originato (l'art. 1 co. 115 della L. 208/2015).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 3.11.2016 n. 101 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Scissione seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria non elusiva" - Odetto |