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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta   Data : 04/11/2016
La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta
Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3.11.2016 n. 101, deve escludersi ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un'attività mista. Il caso esaminato riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e partecipazioni con riferimento alla quale è stata operata:
- prima una scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili;
- in un secondo tempo la trasformazione in società semplice della beneficiaria, con oggetto sociale esclusivamente immobiliare.
Il carattere non elusivo della sequenza di operazioni effettuate deriva dalla natura di lecito risparmio di imposta del beneficio fiscale ottenuto con la trasformazione, conseguenza diretta della natura agevolativa della disposizione che lo ha originato (l'art. 1 co. 115 della L. 208/2015).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 3.11.2016 n. 101 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Scissione seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria non elusiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego