Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/11/2011 Ridotto l'acconto Irpef news S.M.perego
01/12/2011 Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del relativo credito d'imposta news S.M.Perego
22/12/2011 Proroga termini news S.M.Perego
23/12/2011 Nuovi contribuenti minimi news S.M.Perego
18/01/2012 Modello 730/2012 news S.M.Perego
14/03/2012 Compensazione crediti IVA news S.M.Perego
19/05/2012 IMU - Circolare DF n. 3/2012 del 18 maggio 2012 news S.M.Perego
11/06/2012 Differimento termini di versamento delle imposte news S.M.Perego
12/07/2012 Iva in edilizia - Il nostro articolo sul quotidiano news S.M.Perego
06/03/2013 IVA Agevolata interventi di manutenzione news S.M.Perego

Records 121 to 130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari   Data : 04/11/2016
Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22191, ha esteso l'ambito applicativo della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
In sostanza, il riferimento all'"acquisto dell'unità immobiliare", rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale, quale esso sia, compreso quindi il diritto di usufrutto, uso e abitazione, in grado di soddisfare l'esigenza abitativa.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente il quale ha acceso un mutuo ipotecario. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza in commento, quindi, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi.
Per fruire del beneficio fiscale, quindi, rimane fermo che l'intestatario del mutuo debba coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22191 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Estesa la detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego