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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari   Data : 04/11/2016
Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22191, ha esteso l'ambito applicativo della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
In sostanza, il riferimento all'"acquisto dell'unità immobiliare", rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale, quale esso sia, compreso quindi il diritto di usufrutto, uso e abitazione, in grado di soddisfare l'esigenza abitativa.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente il quale ha acceso un mutuo ipotecario. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza in commento, quindi, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi.
Per fruire del beneficio fiscale, quindi, rimane fermo che l'intestatario del mutuo debba coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22191 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Estesa la detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego