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30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego

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Titolo: Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari   Data : 04/11/2016
Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22191, ha esteso l'ambito applicativo della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
In sostanza, il riferimento all'"acquisto dell'unità immobiliare", rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale, quale esso sia, compreso quindi il diritto di usufrutto, uso e abitazione, in grado di soddisfare l'esigenza abitativa.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente il quale ha acceso un mutuo ipotecario. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza in commento, quindi, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi.
Per fruire del beneficio fiscale, quindi, rimane fermo che l'intestatario del mutuo debba coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22191 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Estesa la detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego