Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari   Data : 04/11/2016
Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22191, ha esteso l'ambito applicativo della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
In sostanza, il riferimento all'"acquisto dell'unità immobiliare", rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale, quale esso sia, compreso quindi il diritto di usufrutto, uso e abitazione, in grado di soddisfare l'esigenza abitativa.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente il quale ha acceso un mutuo ipotecario. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza in commento, quindi, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi.
Per fruire del beneficio fiscale, quindi, rimane fermo che l'intestatario del mutuo debba coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22191 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Estesa la detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego