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05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego
10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
29/03/2018 Pronto il software di controllo dello “Spesometro” che scade il 6.4.2018 S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
09/04/2018 Proposto un nuovo regolamento per i revisori degli enti locali S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari   Data : 04/11/2016
Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22191, ha esteso l'ambito applicativo della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
In sostanza, il riferimento all'"acquisto dell'unità immobiliare", rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale, quale esso sia, compreso quindi il diritto di usufrutto, uso e abitazione, in grado di soddisfare l'esigenza abitativa.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente il quale ha acceso un mutuo ipotecario. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza in commento, quindi, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi.
Per fruire del beneficio fiscale, quindi, rimane fermo che l'intestatario del mutuo debba coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).
Fonte: Cass. 3.11.2016 n. 22191 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2016 - "Estesa la detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego