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14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego

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Titolo: Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale   Data : 04/11/2016
Dal 2017 prevista la deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale
Il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo presenta una disposizione riguardante la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per la formazione.
L'attuale art. 54 co. 5 del TUIR prevede una deducibilità al 50% delle "spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno".
La modifica normativa (che, in assenza di differenti indicazioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) prevede, invece, la deducibilità integrale per "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi" con il limite annuo di 10.000,00 euro di spese sostenute.
Nessun riferimento è posto alle "spese di viaggio e soggiorno", lasciando intendere, secondo l'Autore, l'applicabilità delle regole generali. L'art. 54 co. 5 del TUIR dispone, infatti, che "le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta". Pertanto, l'Autore evidenzia che, quando entrerà in vigore la modifica normativa, occorrerà distinguere tra:
- spese di iscrizione, deducibili integralmente sino all'importo annuo di 10.000,00 euro;
- spese per il vitto e l'alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali), deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell'1% (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009).
Da ultimo, l'Autore evidenzia che le spese di viaggio, in luogo del 50% forfettario, seguiranno i criteri generali di deducibilità, compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato (ad esempio previsti dall'art. 164 del TUIR per le autovetture).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 4.11.2016 - "Spese di formazione, sconto al 100%" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego