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11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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Titolo: Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale   Data : 04/11/2016
Dal 2017 prevista la deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale
Il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo presenta una disposizione riguardante la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per la formazione.
L'attuale art. 54 co. 5 del TUIR prevede una deducibilità al 50% delle "spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno".
La modifica normativa (che, in assenza di differenti indicazioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) prevede, invece, la deducibilità integrale per "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi" con il limite annuo di 10.000,00 euro di spese sostenute.
Nessun riferimento è posto alle "spese di viaggio e soggiorno", lasciando intendere, secondo l'Autore, l'applicabilità delle regole generali. L'art. 54 co. 5 del TUIR dispone, infatti, che "le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta". Pertanto, l'Autore evidenzia che, quando entrerà in vigore la modifica normativa, occorrerà distinguere tra:
- spese di iscrizione, deducibili integralmente sino all'importo annuo di 10.000,00 euro;
- spese per il vitto e l'alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali), deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell'1% (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009).
Da ultimo, l'Autore evidenzia che le spese di viaggio, in luogo del 50% forfettario, seguiranno i criteri generali di deducibilità, compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato (ad esempio previsti dall'art. 164 del TUIR per le autovetture).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 4.11.2016 - "Spese di formazione, sconto al 100%" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego