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30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
30/04/2010 Unico 2010 news S.M.Perego
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego
13/04/2015 Vademecun ENEA detrazioni per riqualificazioni energetiche news S.M.Perego
18/03/2015 Validità DURC 2015 news S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego
05/03/2015 Variazione codici tributo news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale   Data : 04/11/2016
Dal 2017 prevista la deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale
Il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo presenta una disposizione riguardante la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per la formazione.
L'attuale art. 54 co. 5 del TUIR prevede una deducibilità al 50% delle "spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno".
La modifica normativa (che, in assenza di differenti indicazioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) prevede, invece, la deducibilità integrale per "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi" con il limite annuo di 10.000,00 euro di spese sostenute.
Nessun riferimento è posto alle "spese di viaggio e soggiorno", lasciando intendere, secondo l'Autore, l'applicabilità delle regole generali. L'art. 54 co. 5 del TUIR dispone, infatti, che "le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta". Pertanto, l'Autore evidenzia che, quando entrerà in vigore la modifica normativa, occorrerà distinguere tra:
- spese di iscrizione, deducibili integralmente sino all'importo annuo di 10.000,00 euro;
- spese per il vitto e l'alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali), deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell'1% (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009).
Da ultimo, l'Autore evidenzia che le spese di viaggio, in luogo del 50% forfettario, seguiranno i criteri generali di deducibilità, compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato (ad esempio previsti dall'art. 164 del TUIR per le autovetture).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 4.11.2016 - "Spese di formazione, sconto al 100%" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego